21 Dicembre 2024
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Statuto

Articolo 1° – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita un’Associazione denominata “A.To.Ve.L.P. Associazione Toscana Veterinari Liberi Professionisti”. [omissis] La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e s’intenderà tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo diversa deliberazione della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Articolo 2° – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e di tutela della categoria professionale; per il raggiungimento del predetto scopo si propone inoltre di:

Favorire contatti con tutte le Associazioni scientifiche e professionali;
Promuovere l’arricchimento culturale dei soci, organizzando incontri dove vengono dibattuti argomenti professionali, scientifici e tutto ciò che è d’interesse per il Medico Veterinario;
Incentivare e sviluppare la collaborazione tra i soci e più in generale fra tutti i professionisti, nel rispetto delle norme del Codice Deontologico attualmente in vigore.

Articolo 3° – SOCI

Possono associarsi tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. L’appartenenza all’Associazione è a tempo indeterminato e cessa solo per dimissioni, per morte, per espulsione a causa d’indegnità. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

FONDATORI: sono i primi firmatari dell’atto costitutivo;
ONORARI: professionisti, docenti e ricercatori di chiara fama e persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle discipline a carattere scientifico, riconosciuti tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e delle quote annuali;
ORDINARI:sono i singoli liberi professionisti che vengono ammessi a fare parte dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo pagando una tassa di ammissione e una quota annua;
SOSTENITORI: a) gli studenti delle Facoltà di Medicina Veterinaria che sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione, mentre sono tenuti al versamento della quota annua; b) tutti i cittadini, Enti ed Organizzazioni che condividono le finalità dell’Associazione; essi sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione e contribuiscono secondo proprie disponibilità e volontà.

Articolo 4° – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci possono partecipare all’attività scientifica e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di ricoprire le cariche sociali e di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle assemblee ordinarie, ma non hanno diritto al voto. I soci devono osservare il presente statuto, il regolamento, i provvedimenti, le deliberazioni emesse del Consiglio Direttivo dell’Associazione, mantenendo sempre un comportamento moralmente irreprensibile.
Articolo 5° – AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi all’Associazione si deve sottoscrivere una domanda, specificando per i soli soci ordinari:

Luogo e data di conseguimento della Laurea;
Luogo e data di iscrizione all’Albo Professionale;
Luogo e data di iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà insindacabile di accettare i nuovi soci senza dover motivare le proprie decisioni. Un candidato non ammesso non può rinnovare la domanda prima della scadenza di sei mesi dall’esito negativo della prima decisione.
Articolo 6° – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il socio, che comprometta in qualche modo il buon nome dell’Associazione, che tenga una condotta non degna, o che si renda moroso per il pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie, potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari, a giudizio e per deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo con almeno il voto di due terzi dei componenti. Le sanzioni disciplinari sono:

Il richiamo scritto da pubblicarsi negli atti ufficiali dell’Associazione;
L’astensione da un minimo di un mese ad un massimo di un anno da ogni attività dell’Associazione;
La sospensione;
L’espulsione.

Il socio contro il quale fosse da prendersi uno dei suddetti provvedimenti sarà preventivamente avvisato ed invitato a presentare, se lo riterrà opportuno, le proprie osservazioni a voce o per iscritto al Consiglio entro il quindicesimo giorno dalla notifica della sanzione.
Articolo 7° – ORGANI SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO

È composto da cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci salvo i primi nominati in sede di costituzione; i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Consiglio Direttivo sono fatte con votazioni in urna chiusa. Non è ammesso il voto per delega, né il voto per singoli candidati. I soci che intendono essere eletti dovranno candidarsi, proponendo una lista di cinque nominativi, più due supplenti che saranno chiamati a fare parte del Consiglio nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di altri consiglieri. Entro trenta giorni dalle elezioni il Presidente uscente convocherà, in accordo con il Presidente neo-eletto, una riunione nel corso della quale verrà fatta la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE: è eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE: sono eletti dal Consiglio Direttivo e possono sostituire, anche disgiuntamente, il Presidente in caso di sua assenza o temporanea indisponibilità, per quanto concerne l’ordinaria amministrazione ed i rapporti con i soci. Nel caso di vacanza della carica di Presidente o di mandato scritto dello stesso avranno anche la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo è dichiarato dimissionario. Nel caso si dovessero sostituire uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si provvederà a sostituirli previa delibera del Consiglio stesso. I membri così nominati resteranno in carica fino a rinnovo dell’intero Consiglio.
Articolo 8° – ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione ne ha la rappresentanza verso i terzi ed in giudizio, convoca le assemblee nonché il Consiglio Direttivo, ha facoltà di delegare a rappresentarlo il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere o un membro del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo.
Articolo 9° – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare e dirigere l’Associazione. Oltre ad ogni altro compito relativo alla direzione ed all’amministrazione, esso curerà particolarmente:

Le convocazioni delle assemblee inviando a soci, almeno otto giorni prima, avviso di convocazione ed ordine del giorno;
Le delibere per l’ammissione di nuovi soci onorari, ordinari e sostenitori;
La formazione di commissioni tecniche e scientifiche;
La compilazione dei regolamenti per il funzionamento dell’associazione.

Sono valide le delibere del Consiglio Direttivo prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto del Presidente o di chi lo sostituisce è decisivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre alla votazione dell’Assemblea le proposte che riterrà opportune.
Articolo 10° – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Segretario cura la perfetta tenuta dei libri verbali del Consiglio, degli altri libri sociali nonché delle scritture contabili obbligatorie o meno. Il tesoriere custodisce, sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato; cura la riscossione delle tasse di ammissione nonché delle quote sociali; rende al Consiglio Direttivo la situazione di cassa; paga nei limiti stabiliti dal bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio; sovrintende alla conservazione dei beni dell’Associazione.
Articolo 11° – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L’Associazione indirà, entro il mese di marzo di ogni anno, l’assemblea generale ordinaria degli aventi diritto al voto. In questa assemblea, si approvano i bilanci consuntivi e preventivi, si elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo, si delibera sulle proposte presentate al Consiglio Direttivo. All’ordine del giorno potranno figurare proposte presentate collettivamente da gruppi di almeno cinque soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide tanto in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti ad eccezione di quelle riguardanti le nomine dei soci onorari e di quelle relative alle materie delle lettere c) ed e) di competenza dell’assemblea ordinaria e delle lettere b) e c) di competenza dell’ assemblea straordinaria, appresso specificate, per le quali occorre il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate ad iniziativa del Consiglio Direttivo o a richiesta scritta da almeno il cinquanta per cento dei soci aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la richiesta diretta al Presidente deve specificare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. È competenza dell’assemblea ordinaria:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
b) la nomina dei soci onorari;
c) la determinazione delle tasse di ammissione e delle quote annuali;
d) l’esame e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
e) l’autorizzazione di eventuali contributi speciali da richiedersi ai soci;
f) l’esame del programma dell’attività sociale.

È competenza dell’assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto;
b) lo scioglimento dell’associazione e la sua fusione con altri enti;
c) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento;
d) l’autorizzazione di acquisti o vendite dei beni ed immobili che superano un impegno di lire 25.000.000 (venticinquemilioni).

Articolo 12° – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) le quote degli associati e gli eventuali contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze del bilancio;
e) ogni altra entrata che occorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 13° – ANNO FINANZIARIO

L’anno finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Le dimissioni per l’anno successivo dovranno essere presentate entro il trentuno ottobre con lettera raccomandata; trascorso questo termine il socio resta confermato per un altro anno e così di seguito.
Articolo 14° – UTILI

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a riserva indivisibile.
Articolo 15° – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, salvo diverse deliberazioni del Consiglio Direttivo che si rendessero necessarie od opportune in relazione a taluni particolari incarichi.
Articolo 16° – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che rimanessero dopo l’estinzione dei debiti ivi compreso l’ eventuale finanziamento dei soci, dovranno essere devolute ad un Istituto di Beneficenza, ovvero ad altra Associazione avente il medesimo scopo della presente.
Articolo 17° – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, debbono applicarsi le norme del regolamento interno e le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non aventi personalità giuridica.

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